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Decreto legge n. l08 del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con circolare 58/2026 Prot. 13387 del 30.06.2026, ha rappresentato che con il decreto legge n. l08 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 2026, ed in particolare con l'articolo 11, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea e per il rilascio della carta d' identità elettronica (CIE)
Data:
Venerdì, 10 Luglio 2026
Decreto legge n. l08 del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

Descrizione

Carta d'identità cartacea
Come è noto, il Regolamento Ue 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell'emissione.
ln vista dell'approssimarsi della citata scadenza. si è reso necessario ed urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale.
A tal fine, il citato articolo 11 dispone, al comma l. che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all’atto dell'emissione della carta.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento di identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe. nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all' estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Il citato Dicastero ha evidenziato che, in nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto p. v.
E’ stata richiamata l'attenzione sull' unita circolare dell'Ufficio legislativo del Ministro
per la pubblica amministrazione, esplicativa del decreto-legge in oggetto, che, tra l'altro, evidenzia i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d’identità, tra cui il passaporto che costituisce anche il documento destinato precipuamente all’esercizio della facoltà di espatrio.

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A cura di

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Ultimo aggiornamento

10/07/2026 13:24




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